Sportello consulenza

Le domande che ci fate più spesso... con le risposte già pronte

La consulenza è catalogata come segue: D = docenti; A= ATA T= tutti

NB: si ringrazia la Flc Cgil di Latina

GRADUATORIE

A003 - Con il mio diploma posso fare l'Assistente Tecnico? [25 gennaio 2021]

In relazione alla prossima apertura delle graduatorie ATA ci viene chiesto in quale graduatoria del personale di Assistente Tecnico ci si può inserire con il proprio diploma di scuola secondaria di II grado.

Per facilitare quanti sono interessati a questo profilo ATA, forniamo la tabella di corrispondenza tra aree e diplomi, inoltre un link per un'applicazione del MIUR sullo stessa tema:

Allegato c tabella di corrispondenza titoli studio assistente tecnico (1 MB)

Tabella di corrispondenza titoli nuovi con i precedenti ai fini dell'accesso alle aree degli assistenti tecnici (463 KB)

Tabella Flc Cgil titoli accesso laboratori semplificata (288 KB)

https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto_ata/public/index.html

A002 - Graduatorie ATA: come registrarsi su istanze on line? [25 gennaio 2021] 

ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE ATA

La presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie ATA  avverrà attraverso il sistema di “Istanze online” cui si può accedere con SPID e se non si possiede lo SPID per accedere è necessario essere già registrati.

Registrazione con lo SPID

Indicazione su come registrarsi su Istanze on line con lo SPID che a partire dal 1° marzo 2021 è necessario per le nuove registrazioni:

Registrazione con lo SPID

A001 - Cosa occorre per inserirsi per la prima volta nelle prossime graduatorie ATA? [25 gennaio 2021]

Di seguito forniamo delle indicazioni utili a coloro che intendo inserirsi per la prima volta nelle graduatorie del personale ATA:

Chi può fare domanda come collaboratore scolastico?

Chi possiede almeno un titolo di studio triennale: diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale, diploma di scuola magistrale, diploma di maestro d’arte, diploma di maturità; attestato (triennale) e/o diploma professionale (triennale) rilasciato o riconosciuto dalla Regione

Chi può fare domanda come assistente amministrativo?

Chi possiede un qualsiasi diploma di maturità (compreso l'istituto magistrale o il liceo artistico quadriennali)

Chi può fare domanda come assistente tecnico?

Chi possiede un diploma di maturità che dia accesso ad una o più aree di laboratorio (vedi tabella di corrispondenza* titoli di studio/laboratori)

Chi può fare domanda come addetto alle aziende agrarie?

Chi possiede un diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale per Operatore agrituristico; Operatore agro industriale; Operatore agro ambientale

Chi può fare domanda come cuoco?

Chi possiede un diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero nel settore cucina

Chi può fare domanda come infermiere?

Chi possiede la laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere

Chi può fare domanda come guardarobiere?

Chi possiede un diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale per operatore della moda


*Per la tabella di corrispondenza si suggerisce di chiedere consulenza alle nostre sedi, non tutti i titoli delle secondarie sono utili.

FERIE, PERMESSI, CONGEDI, MALATTIA

T006 - Mio figlio sta male: quali permessi posso prendere? [26 gennaio 2021]

Per rispondere alle richieste di informazioni sul congedo per "malattia dei figli" pubblichiamo una semplice scheda che fornisce le principali informazioni, per casi specifici ci si può rivolgere ai nostri consulenti:

A chi spetta?

A tutto il personale in servizio nella scuola.

Per il personale con contratto a tempo determinato tale diritto è limitato al periodo della nomina.

Questo diritto spetta per ogni figlio

Fino a che età spetta?

Fino a tre anni del bambino questo congedo è senza un limite

Dai quattro anni agli otto anni del bambino spettano 5 giorni l’anno per ognuno dei genitori.

Questo congedo può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori ?

NO

Il congedo per malattia del bambino non può essere fruito in contemporaneità dai due genitori

Si è soggetti a controlli fiscali?

NO

Quali documenti vanno presentati?

Un certificato rilasciato da un medico specialista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

(Nel certificato può essere omessa la diagnosi e contenere solo la prognosi.)

La dichiarazione che l’altro genitore non sta usufruendo di analogo congedo

Entro quanti giorni prima bisogna richiederlo?

Ovviamente non vi è alcun obbligo di preavviso

Quali sono gli effetti sulla retribuzione?

Fino a tre anni  il primo mese è retribuito per intero, oltre i 30 giorni non vi è retribuzione ma i giorni di congedo restano validi ai fini dell’anzianità di servizio.

Dal 4° anno all’ottavo i cinque giorni sono senza retribuzione


NB: L'anno di riferimento è sempre relativo all'età del bambino e non all'anno scolastico

T002 - Cosa sono i congedi parentali? Come posso usufruirne? [9 dicembre 2020]

Scheda rapida sui congedi parentali

T008 - I nuovi congedi parentali [16 agosto 2022]

da RAI news

Agevolare le famiglie con figli nella gestione della casa e del lavoro.

Con questo obiettivo entra in vigore dal 13 agosto  il decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022 (testo in allegato), che prevede nuove regole riguardo a congedi parentali, permessi e Smartworking.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 luglio, il decreto risponde alla direttiva europea 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori, i caregiver e coloro che assistono le persone con disabilità.

Entusiasta il commento del ministro del Lavoro Andrea Orlando su Facebook: "Da oggi 13 agosto entrano definitivamente a regime i nuovi congedi parentali. Un passo importante verso una genitorialità equamente condivisa, un uso paritario del tempo e un miglior equilibrio tra tempi di vita familiare e lavorativi. Estendiamo i diritti ….per garantire una più equa condivisione di responsabilità tra uomini e donne e promuovere la parità di genere in ambito lavorativo e familiare".

Diverse le novità rilevanti che vengono introdotte.

Il congedo di paternità obbligatorio

Il congedo di paternità obbligatorio sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla legge n.92/2012. Tale misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa), autonomo rispetto a quello della madre. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. 

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e resta valido in caso di morte perinatale del figlio.

Novità per le lavoratrici autonome

Alle lavoratrici autonome è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl. L’indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

 Congedi parentali

Grazie a questo decreto raddoppia il tempo durante il quale sarà possibile usufruire del congedo parentale, prima previsto fino al sesto anno di vita del figlio sarà ora esteso a fino ai suoi 12 anni. 

Entro il dodicesimo compleanno di ciascun figlio, ciascun genitore che lavora potrà richiedere, per un totale di tre mesi, un’indennità pari al 30% della retribuzione. Ulteriori tre mesi, con la medesima indennità sono concessi in modo alternato a uno dei genitori. In altre parole, la coppia genitoriale potrà usufruire di 9 mesi totali di congedo coperto dall’indennità INPS del 30%: 3 mesi per la mamma e 3 mesi per il papà, per un totale di sei mesi, ed altri 3 mesi per uno solo dei due genitori.

Alla luce della novella normativa, i periodi di congedo parentale indennizzabili sono i seguenti: alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

Ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, invece, è data la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

Famiglie monogenitoriali

In una famiglia monogenitoriale, l’unico genitore presente potrà usufruire da solo dei 9 mesi di congedo, sempre entro i primi dodici anni di vita del figlio e con un’indennità del 30% della retribuzione. La durata del congedo resta invariata secondo quanto già previsto dall’art.33 del D.lgs n.151/2001 in caso di figli con disabilità: tre anni entro il 12esimo anno di età con un’indennità del 30% della retribuzione per tutto il periodo di congedo. 

Con il decreto, infine, sono introdotte sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria e promossi interventi e iniziative di carattere informativo per la promozione e la conoscibilità delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza.

DL 105/2022

STIPENDIO, RETRIBUZIONE

T001 - Tredicesima - quali periodi sono inclusi e quali esclusi dal calcolo? [9 dicembre 2020]

Una domanda che i lavoratori spesso si pongono è se nel calcolo della tredicesima deve essere tenuto conto anche di periodi di malattia, infortunio ed altre assenze dal lavoro.

La risposta è sì, e nel dettaglio, si ha diritto alla tredicesima mensilità anche nel caso di assenze per:

Al contrario, non si calcola la tredicesima in relazione a:

T007 - Personale in parte time - si può chiedere di cambiare il numero delle ore? [02 aprile 2021]

Spesso ci viene chiesto se il personale in part time può cambiare il numero delle ore che effettua da un anno scolastico all'altro.

La risposta è in generale positiva.

La richiesta di modifica della misura oraria del servizio, per chi è già in regime di part time, deve essere fatta al Dirigente Scolastico il quale, in generale, può accoglierla senza problemi per il personale ATA mentre dovrà valutare se le richiesta di un docente non vada a spezzare cattedre o insegnamenti in relazione all'organizzazione della scuola.

La concessione è di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico  e non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell’Ambito territoriale che andrà solo informato.

D001 - Sono una docente "fragile"... Ho un'alternativa allo stare in malattia d'ufficio?
[9 dicembre 2020]


Nel caso in cui il medico competente ha dichiarato la docente "inidonea temporanea" questa può essere intesa come l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.

In merito all’inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, si applica il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei).

Il CCNI richiamato stabilisce, all’articolo 2 comma 4, che “il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni può chiedere l’utilizzazione in altre mansioni ai sensi della lettera a) del precedente comma 2.

A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia (cui si è collocati fino a quando non si richiede l’utilizzo).

Pertanto il docente, che non intende essere collocato in malattia, può presentare la domanda di utilizzazione non appena acquisita la certificazione da parte del medico competente, indipendentemente dalla durata della certificazione.

Inoltre il docente collocato in malattia d’ufficio può chiedere, in qualsiasi momento, al Ds di interrompere lo stato di “malattia d’ufficio” e di rientrare formalmente in servizio per essere utilizzato a distanza in altri compiti, comprese tutte le attività di supporto alla didattica.

In questo caso l'utilizzazione in altri compiti comporta lo svolgimento, come previsto per tutti i pubblici dipendenti, di 36 ore a settimana al pari degli altri docenti temporaneamente inidonei alla funzione che,  fin dall'inizio,  hanno scelto di svolgere altri compiti, appunto, diversi da quelli di insegnamento con la classe.

Per tutta la durata dell’inidoneità al docente che ha chiesto l'utilizzo ad altri compitit i applicheranno gli istituti contrattuali degli Ata, mentre continuerà a percepire lo stipendio già spettante.

Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto sia di quanto previsto nella certificazione del medico competente, sia delle richieste dell’interessato e in coerenza con il PTOF, hanno la priorità (a titolo meramente esemplificativo) le attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:

T003 - Lavoro nella scuola, posso svolgere un altro lavoro? [9 dicembre 2020]

L’unica possibilità di “mantenere” un rapporto di lavoro in atto oppure di poterne instaurare due contemporaneamente è quella di chiedere immediatamente (al momento della sottoscrizione del contratto) di poter instaurare un rapporto di lavoro part-time non superiore al 50%, status che consente di effettuare simultaneamente due lavori diversi.

In ogni caso anche se si è in regime di part-time non si possono svolgere le seguenti attività:

Lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;

Incarichi attribuiti da pubbliche amministrazioni che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o da altri fonti normative o che non siano espressamente autorizzate;

Attività subordinate o autonome che sia interferenti con i compiti istituzionali (per esempio insegnare nelle scuole private);

Attività autonome con l’assunzione di incarichi che siano in conflitto con gli interessi dell’amministrazione di appartenenza.

In generale lo svolgimento di un altro lavoro è consentito se non confligge con gli obblighi di servizio.

Si ricorda che al personale docente, al di là del 50%,  è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio

Ovviamente esistendo delle incompatibilità anche se si svolge il proprio lavoro per un massimo del 50%, è necessario che il dipendente indichi l’attività l’attività di lavoro subordinato o autonomo che svolge o intende svolgere.

La mancata comunicazione o la non veridicità della stessa accertata in sede ispettiva comporta la diffida alla cessazione del rapporto di incompatibilità, decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata viene disposta la decadenza.

(sintesi del Parere n. 220/05 del 15/12/05 della Funzione pubblica, DPR 297/94 art. 508)

SUPPLENZE

A001 - ATA: c'è la possibilità di lasciare una supplenza COVID per altro incarico annuale? [9 dicembre 2020]

Gli incarichi temporanei - cosiddette supplenze su organico di emergenza (Covid) - di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), vengono conferiti dalle scuole sulla base delle graduatorie di istituto. Pertanto, sono assimilabili alle supplenze brevi e temporanee (su questo vedere anche O.M. n. 83/200).

In questo periodo le scuole stanno convocando i supplenti dalle rispettive graduatorie d’Istituto per il conferimento di incarichi che hanno durata fino al termine delle lezioni e, contestualmente, si stanno svolgendo anche le operazioni di nomina sui posti annuali fino al 31 agosto e al 30 giugno.

Sono arrivati molti quesiti sulla possibilità di lasciare la tipologia una supplenza su organico di emergenza per un’altra su posto annuale, dal momento che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

Alla luce del Regolamento 430/2000 e della Circolare ministeriale annuale in materia di supplenze ATA, sono contemplate, dunque, queste possibilità:

Ferme restando queste possibilità, a normativa vigente, il supplente che è collocato in posizione utile in graduatoria di istituto, prima di accettare un incarico temporaneo su organico di emergenza, può verificare a che punto sono arrivate le nomine per le supplenze annuali in base al numero dei posti disponibili. Si tratta di valutare se, in vista di una possibile proposta di supplenza annuale, sussistono le condizioni per poter rinunciare all’incarico temporaneo e aspettare l’altra. 

D003 - Come ottenere l'equipollenza dei titoli esteri? [9 dicembre 2020]

Con il termine equipollenza si intende l’equiparazione di un titolo di studio estero, artistico o musicale, ad un corrispondente titolo italiano; l’analisi comparata del titolo tiene conto della natura accademica, dell’istituzione straniera che ha rilasciato il titolo, della durata degli studi compiuti, dei contenuti disciplinari analitici.

Tale valutazione del titolo ha lo scopo di verificare se esso corrisponde in modo dettagliato per livello e contenuti a un analogo titolo italiano tanto da poterlo definire equivalente e dandogli lo stesso “peso” giuridico definendolo “equipollente”.  Sentito il parere delle competenti autorità accademiche, si emetterà il relativo Decreto di equipollenza, o l’eventuale comunicazione dei motivi ostativi all’all’accoglimento dell’istanza ex art.10 della Legge 241/90.

Possono presentare domanda coloro che posseggono la cittadinanza italiana, e con la Legge comunitaria del 25/01/2006, n. 29, art. 13, anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea.

Gli interessati devono inviare la domanda di equipollenza al Ministero  dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per l’Alta Formazione  Artistica, Musicale e Coreutica– Uff. IV – , e considerando che il lavoro si svolge in smart working, solo per mezzo posta certificata: dgsinfs@postacert.istruzione.it  e contestualmente all’indirizzo Peo: stefania.moreno@miur.it - allegando quanto segue:

DOMANDA DI EQUIPOLLENZA.docx

https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze

T005 - Cosa succede in caso di rinuncia alla supplenza? [5 settembre 2020]

La rinuncia (l’assenza alla convocazione, che in mancanza di delega equivale a rinuncia) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE (graduatorie ad esaurimento) e delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione, e solo per il relativo insegnamento.

Questo significa che la rinuncia da GAE per il sostegno consente di accettare la nomina da GAE per il posto comune. Lo stesso principio vale quindi per analogia per le GPS e per la situazione opposta, ovvero la rinuncia alla supplenza per posto comune in favore del posto di sostegno.

Inoltre, il docente che rinuncia da GAE su posto comune mantiene il diritto a stipulare il contratto di supplenza da GPS, sempre per il posto comune.