Ricorso contro il vincolo quinquennale sulla mobilità
Data pubblicazione: 20-apr-2020 10.53.52
URGENTE RICORSO VINCOLO QUINQUENNALE MOBILITA'
L’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2020/21, attraverso l’art. 1 c. 3, ha recepito quanto disposto dall’art. 1, comma 792, lettera m), 3) della legge n. 145 del 30 dicembre 2018: i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, assunti dal 01/09/2019 dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, dovranno permanere «nell’Istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso».
Alla luce di questo, non potranno presentare domanda di mobilità per 5 anni, a partire dall’anno scolastico di immissione in ruolo, i docenti di scuola secondaria
di primo e secondo grado appartenenti alle seguenti categorie:
➢ immessi in ruolo l’1/9/2019 a seguito del D.M. 631/2018, individuati dalle graduatorie regionali del concorso straordinario di I e II grado (DDG 85/2018) pubblicate dopo il 31/08/18 ed entro il 31/12/18;
➢ immessi in ruolo l’1/9/2019 individuati dalla graduatoria regionale del concorso straordinario di I e II grado del 2018 (DDG 85/2018).
La FLC CGIL, sin dagli inizi del 2019, quando si ipotizzava il blocco quinquennale, anche se per un solo ordine di scuola, si è detta assolutamente contraria, facendosi inoltre promotrice di un emendamento abrogativo del relativo comma inserito nel Disegno di Legge “Semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Tale vincolo è inaccettabile per almeno tre motivi:
1. interviene su un bando pubblicato antecedentemente alla data di entrata in vigore della norma stessa;
2. crea una disparità di trattamento tra docenti che hanno partecipato alla stessa procedura concorsuale, infatti il vincolo non opera per coloro che hanno svolto il terzo anno FIT nell’a.s. 2018/19 e opera per coloro che lo hanno svolto nell’a.s. 2019/2020 (compresi i docenti «DM 631»)
3. non fa alcuna eccezione per garantire il diritto di precedenza derivante da leggi speciali (legge 104/92, lavoratrici madri, coniugi di militari, ecc…).
Riteniamo che gli interventi legislativi relativi al blocco quinquennale siano vessatori, scorretti e, poiché non previsti nel CCNI mobilità triennale, possano essere oggetto di contenzioso.
Per questi motivi è nostra intenzione tutelare i lavoratori attraverso un’azione legale che prevede una serie di passaggi, a partire dalla presentazione della domanda di mobilità, nei tempi previsti dall’O.M. sopra citata, corredata da una dichiarazione personale da noi già predisposta.
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